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Roma, 17 luglio 2017
Circolare n. 126/2017
Oggetto: Codice della
Strada – Misure per agevolare la distribuzione urbana – Trasporti intermodali –
Articolo 47 bis del D.L. n.50/2017
convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O. alla
G.U. n.144 del 23.6.2017.
Nella legge di conversione del decreto legge n. 50/2017
(cosiddetta Manovrina) sono state
inserite modifiche al Codice della Strada per agevolare la distribuzione urbana
richieste da tempo anche da Confetra, nonché modifiche in tema di trasporti in
condizioni di eccezionalità.
Piazzole per carico e
scarico merci - E’ stato integrato l’articolo 7 del Codice della Strada
al fine di consentire che i Comuni con ordinanza del Sindaco possano prescrivere
orari e riservare aree di sosta per il carico e lo scarico di veicoli per trasporto
merci: l’attuale formulazione del Codice della Strada prevedeva che potessero
essere istituite aree per carico e scarico merci in generale (quindi anche di
veicoli privati, ad esempio); inoltre è stato introdotto il divieto di fermata
e sosta nelle suddette aree di veicoli non abilitati (nuova lettera o bis art.158
c.2 CdS); infine è stato previsto che non sia
necessaria la contestazione immediata dell’accesso non autorizzato nelle
piazzole di carico e scarico merci: questo consentirà la rilevazione delle
infrazioni tramite sistemi elettronici (art.201 c.1 bis lettera g CdS). Le misure dovrebbero consentire di aumentare le aree
destinate al carico e scarico merci rendendole più fruibili.
Trasporti in condizioni
di eccezionalità – E’ stato integrato l’articolo 10 comma 3 lettera e) del Codice
della Strada affinché rientri nei trasporti effettuati in condizioni di eccezionalità
anche il traino di rimorchi e semirimorchi utilizzati in operazioni di
trasporto intermodale; la modifica consente la circolazione senza
autorizzazione per questa tipologia di trasporti.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n.
144 del 23.6.2017
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo.
Testo del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 coordinato con la
legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative
a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
*** omissis ***
Titolo IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO
ECONOMICO E SOCIALE
Capo I
Misure nel settore dei trasporti e
delle infrastrutture
*** omissis ***
Art. 47-bis
Disposizioni in materia di trasporto
su strada
1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n.
136, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel settore del
trasporto su strada,
come individuato
dall'articolo
1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo
periodo, copre tutte
le
operazioni
di trasporto effettuate
dal conducente distaccato
in
territorio
italiano per conto della stessa impresa
di autotrasporto
indicata nella medesima
comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al
comma 1, deve indicare
in lingua italiana anche la
paga oraria lorda in euro del conducente
distaccato e
le modalita' di rimborso delle
spese di viaggio,
di
vitto e di alloggio da
questo sostenute.
1-ter.
Una copia della
comunicazione preventiva di
distacco
comunicata
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
del comma 1, deve essere
tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita
agli organi di polizia
stradale, di cui all'articolo 12 del
codice
della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,
in caso di
controllo su strada;
un'altra copia della
medesima
comunicazione
deve essere conservata
dal referente designato
dall'impresa
estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli
organi di
polizia stradale, di cui
all'articolo 12 del codice di cui al decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, verificano la
presenza a bordo
del mezzo della
documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento
contenente le informazioni
di cui agli articoli 1 e 2
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152;
b) prospetti di paga»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
Chiunque
circola senza la
documentazione prevista
dall'articolo
10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero
circola con
documentazione
non conforme alle predette disposizioni,
e'
soggetto
alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
10.000.
Si
applicano le
disposizioni
dell'articolo 207 del
codice della
strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28
dicembre 2015, n. 208,
dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Tale esonero
e'
riconosciuto
entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento
(UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».
3. Al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile
1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la
lettera g) e' sostituita
dalla
seguente:
«g) prescrivere
orari e riservare spazi per i veicoli di
categoria
N,
ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati
per il carico e lo scarico di
cose»;
b) all'articolo 10, comma
3, lettera e),
dopo le parole:
«contenitori o casse mobili
di tipo unificato»
sono inserite le
seguenti: «o trainino
rimorchi o semirimorchi utilizzati
in
operazioni
di trasporto intermodale»;
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta
la
seguente:
«o-bis) nelle aree
riservate ai veicoli per il carico e lo scarico
di merci, nelle ore
stabilite»;
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono
premesse le
seguenti
parole:
«Per i rimorchi
e i semirimorchi
di massa
complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t,»;
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g),
dopo le parole: «alle
aree pedonali,» sono
inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e
scarico di merci,».
4. Al fine di
consentire gli interventi
per la protezione
ambientale e
la sicurezza della circolazione, anche
con riferimento
all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
e'
incrementata di 55 milioni di euro per l'anno
2017. E' altresi'
incrementata
di 10 milioni di euro per gli
anni 2017 e
2018 la
dotazione
finanziaria a
copertura delle agevolazioni di
cui
all'articolo
1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre
2005, n.
266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per
migliorare il sistema
del trasporto intermodale e
della catena logistica sono autorizzate
la spesa di 35 milioni di
euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma
647, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,
e la spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2018 per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma
648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190, non
attribuite alle imprese
ferroviarie ai
sensi del secondo
periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo
11,
comma 2-ter, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono
essere
destinate dal gestore
dell'infrastruttura, nei limiti
degli
stanziamenti
esistenti, a investimenti per il
miglioramento delle
connessioni
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
ai poli di
generazione e
attrazione del traffico
o all'ammodernamento delle
locomotive
da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di
programma-parte investimenti
tra la societa' Rete
ferroviaria
italiana Spa e lo Stato con
evidenza degli investimenti a cui
sono
finalizzate.
7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28
dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «A tal fine e'
autorizzata
la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5
milioni di euro per l'anno
2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno
2018».
FINE TESTO